Tra le disposizioni di interesse si segnala la proroga di tre anni l’efficacia dei piani cave scaduti e il conferimento alla Provincia di Sondrio di tutte le funzioni in materia di sostanze minerali di cava.
Facciamo seguito alla nostra circolare del 4 novembre scorso (Prot. n. 1148/PB/AP) informandovi che la L.R. n.38/2015 “Legge di semplificazione 2015” è stata pubblicata sul BURL n.46, supplemento ordinario, di giovedì 12 novembre 2015.
Ad integrazione di quanto indicato nella comunicazione precedente, riportiamo le informazioni di maggior interesse contenute nell’art. 15 recante “modifiche alla l.r. 14/1998”.
Si segnala in particolare che il comma 4 quater indica che “l’efficacia dei piani delle cave cessa comunque allo scadere del terzo anno dalla data di scadenza di validità dei piani stessi”. Tale proposta è stata considerata necessaria in quanto la legge regionale non norma in modo esplicito l’intermezzo temporale tra la scadenza di un piano e l’approvazione del successivo.
La mancata valenza dei piani cave nel periodo transitorio, comporta, difatti, l’impossibilità ad autorizzare attività di escavazione di volumi previsti dal piano e di cui è stata valutata la sostenibilità tecnica ed economica.
Si tratta senza dubbio di una previsione importante ma che, come è possibile immaginare, non si pone in egual misura rispetto a tutti gli operatori, motivo per cui ANCE Lombardia ha in corso continui confronti sia tecnici che politici con Regione Lombardia al fine di giungere alla definizione di soluzioni adeguate, atte a garantire una continuità di produzione a tutte le aziende del settore, nonché un approvvigionamento costante di materie prime indispensabili per le attività edili.
In aggiunta a tale informazione, la norma conferisce alla Provincia di Sondrio le funzioni esercitate dalla Regione in materia di sostanze minerali di cava, in attuazione di quanto previsto dalla L.R. n. 19/2015 “Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani” e ne disciplina la procedura di approvazione del Piano.
Si segnala inoltre che l’articolo 13 della LR 38/2015 dispone circa l’utilizzo e la reimmissione in falda delle acque sotterranee utilizzate per scambio termico, in impianti a pompa di calore: la Giunta regionale specificherà con successivo provvedimento le modalità per la reimmissione delle acque prelevate, la differenza di temperatura tra l’acqua prelevata e quella reimmessa e le caratteristiche delle indagine preventiva prevista dall’articolo 104, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale). La norma stabilisce inoltre che l’utilizzo delle acque di falda per scambio termico in impianti a pompa di calore è ammissibile a condizione che tanto il prelievo, quanto la conseguente reimmissione, interessino unicamente le acque di prima falda.
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