Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato la Legge regionale n.42/2015 – Collegato ordinamentale che contiene alcune disposizioni in materia urbanistica e di prevenzione del rischio sismico nelle costruzioni
Sul BURL 30 dicembre 2015 n. 53 (Supplemento) è stata pubblicata la Legge regionale 29 dicembre 2015 n. 42 recante “Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2016”.
Due articoli del provvedimento in oggetto riguardano direttamente il settore delle costruzioni. In particolare:
1) In tema di approvazione dei Piani di Governo del Territorio, l’articolo 14 delle legge in parola modifica l’art. 31, comma1 della L.R. n. 19/2014 e differisce al 31 dicembre 2016 il termine entro il quale rimangono efficaci i Piani Regolatori Generali vigenti dei comuni ancora mancanti di PGT e in corso di commissariamento alla data del 24 maggio 2014.
Qualora allo spirare del termine il Comune non abbia ancora provveduto all’approvazione del PGT è prevista la nomina di un commissario ad acta per l’adozione e approvazione del Piano e saranno consentiti solo gli interventi ammessi dall’art. 25 bis, comma 4 della L.R. 12/2005.
2) Con riguardo alla normativa relativa alle costruzioni in zona sismica, l’articolo 16 del Collegato 2016 modifica la recente Legge Regionale n. 33/2015 e introduce una nuova disposizione in merito alla sopraelevazione degli edifici.
Viene chiarito che nelle zone ad alta sismicità l’autorizzazione preventiva all’inizio dei lavori prevista dall’art. 8 della L.R. 33/2015, sostituisce la certificazione prevista dall’art. 90, comma 2 del DPR n. 380/2001 e il provvedimento espresso di autorizzazione o diniego all’inizio dei lavori deve dare conto del numero massimo dei piani realizzabili in sopraelevazione e dell’idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico. Per gli interventi di sopraelevazione dei comuni a bassa sismicità continua invece ad applicarsi quanto già previsto dal citato art. 90, comma 2.
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