Regione Lombardia ha introdotto alcune modifiche alla disciplina regionale in materia di efficienza energetica, pubblicata nell’agosto del 2015
È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 3, Serie Ordinaria, del 22 gennaio 2016, il Dduo n. 224 del 18 gennaio 2016, recante “Integrazione delle disposizioni in merito alla disciplina per l’efficienza energetica degli edifici approvate con decreto 6480 del 30 luglio 2015”.
Il provvedimento corregge alcuni refusi del precedente decreto regionale n. 6480 del 30 luglio 2015 – di cui alla news di ANCE Lombardia n. prot. 941/PB/AP del 2 settembre 2015 – integra il provvedimento con quanto espresso dal Consiglio Nazionale del Notariato e lo aggiorna con le novità approvate lo scorso novembre, relativamente ai requisiti prestazionali dei serramenti (di cui alla news di ANCE Lombardia n. prot. 1267 del 22 dicembre 2015).
Il documento allegato al decreto, recante: “Integrazione delle disposizioni in merito alla disciplina per l’efficienza energetica degli edifici approvate con decreto 6480 del 30.7.2015” riporta in maniera puntale le novità introdotte. In particolare si segnalano i chiarimenti relativi a:
– Obbligo di dotazione e allegazione dell’Attestato di Prestazione Energetica: vengono infatti evidenziate ai punti da 1 a 5, ulteriori fattispecie di esclusione dall’obbligo di APE per:
o provvedimenti giudiziali portanti trasferimenti immobiliari conseguenti a procedure esecutive individuali o concorsuali (escluse le eccezioni di cui al punto 1.2);
o edifici industriali e artigianali il cui utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non prevedano il riscaldamento o la climatizzazione;
o installazione di dispositivi per la termoregolazione e la contabilizzazione del calore (non comporta la decadenza dell’idoneità dell’APE esistente);
– Obbligo di allegazione all’APE del libretto di impianto: il libretto d’impianto deve essere consegnato all’acquirente o al locatario, assieme all’APE, ma non deve essere unito all’APE come allegato al contratto di compravendita o locazione.
– Ampliamento volumetrico, recupero di sottotetti e nuovi volumi edilizi: il provvedimento chiarisce le verifiche da effettuare in caso di interventi di ampliamento, recupero di sottotetti esistenti e nuovi volumi edilizi (sempre che la nuova porzione abbia un volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente o comunque superiore a 500 m3), qualora la nuova porzione sia climatizzata mediante l’estensione dell’impianto pre-esistente. Se tale climatizzazione avviene mediante l’installazione anche di un solo sistema tecnico dedicato a un servizio energetico, le verifiche da effettuare sono quelle previste per gli edifici di nuova costruzione.
Relativamente alla parte della norma dedicata agli impianti, il provvedimento introduce indicazioni circa i requisiti degli impianti di illuminazione (punto 9), circa la sostituzione del generatore di calore (punto 10), circa i requisiti per l’installazione di un impianto termico alimentato da biomassa (punto 11), e circa l’installazione di una pompa di calore con potenza ridotta (punto 12) e di pompe di calore reversibili tipo split (punto 15).
Al punto 17, il provvedimento specifica che nell’ambito di un intervento di nuova costruzione, soggetto ai requisiti degli “edifici a energia quasi zero”, allacciata a una rete di teleriscaldamento, il fabbisogno di dotazione di fonti rinnovabili (così come disposto dal D.Lgs. 28/2011) è assolto con riferimento alla copertura dei fabbisogni di climatizzazione invernale, estiva e di acqua calda sanitaria, ma non per la produzione di energia elettrica.
Gli interventi di demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria e di ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro di un edificio esistente, avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, non ricompresi nella definizione di ristrutturazione importante di primo livello (punto 63, allegato A, Dduo 6480/2015 – “intervento che interessa l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e comporta anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio“), devono soddisfare gli obblighi di integrazione di fonti rinnovabili previsti dal D.Lgs. 28/2011.