Regione Lombardia ha approvato una legge per la trasparenza dell’attività di rappresentanza di interessi nei processi decisionali pubblici
È stata pubblicata sul Supplemento n. 29 del BURL di venerdì 22 luglio 2016 la Legge regionale 20 luglio 2016 n. 17 recante la “Disciplina per la trasparenza dell’attività di rappresentanza di interessi nei processi decisionali pubblici presso il Consiglio regionale”.
Il provvedimento, primo nel suo genere in Regione Lombardia, è in linea con la tendenza che si sta affermando, sia a livello nazionale, che in altre Regioni di regolamentare l’attività di lobby.
La norma mira a creare, di fatto, un elenco dei lobbisti a cui riconosce la figura di “portatori di interesse”, condanna le pressioni indebite, impone il dovere della trasparenza nei rapporti con i rappresentanti dell’istituzione e dell’amministrazione regionale.
L’obiettivo che il legislatore lombardo si pone è, dunque, quello di definire un set di regole che permetta ai gruppi di interesse di interagire con la politica in modo trasparente, partecipato ed uguale per tutti.
Ai fini dell’iscrizione nell’elenco per esercitare l’attività di lobbista nella sede del Consiglio regionale, sarà necessario fornire le proprie generalità, i dati dell’ente del quale si rappresentano gli interessi, i potenziali destinatari delle sue proposte. Sarà obbligatorio essere maggiorenni, non aver riportato condanne passate in giudicato e non essere stato dichiarato fallito. I decisori pubblici acquisiranno proposte e suggerimenti e trasmetteranno alla Giunta e al Consiglio, una volta all’anno, una relazione sulle attività istituzionali svolte, indicando incontri e contatti.
Alcuni soggetti, tra cui i rappresentanti di interessi delle organizzazioni economiche e sociali maggiormente rappresentative a livello regionale – e, dunque, ANCE Lombardia –, in virtù del ruolo che esse svolgono, saranno automaticamente accreditati presso il Consiglio regionale e inseriti nel suddetto elenco, la cui gestione sarà disciplinata tramite un regolamento da emanarsi entro sei mesi dall’approvazione della legge.
Tali organizzazioni comunicheranno all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale i nominativi dei propri rappresentanti di interessi.
Anche i lobbisti accreditati, così come i decisori pubblici, avranno l’obbligo di produrre annualmente una relazione di rappresentanza, illustrando l’attività posta in essere e l’elenco delle istituzioni nei confronti delle quali è stata svolta.
La violazione delle disposizioni della nuova disciplina comporterà l’irrogazione di sanzioni quali la censura, la sospensione o la revoca dell’accreditamento.
La Giunta regionale dovrà adottare, entro un anno dall’entrata in vigore della nuova norma, un regolamento regionale con il quale disciplina la funzione di rappresentanza di interessi in relazione ai propri processi decisionali. Tale regolamento si applicherà soltanto alle attività del Consiglio regionale.
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