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A seguito dell’approvazione del Decreto Legge 244/2016 (il cosiddetto “Milleproporoghe”) occorre fornire un chiarimento relativamente alla validità, a livello regionale, delle proroghe previste a livello nazionale

Installazione “termovalvole” e fonti rinnovabili – chiarimento normativa regionale

16 Gennaio 2017
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Facendo seguito alle NEWS n. 1457/PB/ap del 24 luglio 2013 e n. 837/PB/ap del 27 luglio 2015, si informa che il 30 dicembre 2016 il Presidente della Repubblica ha emanato il Decreto Legge n. 244, recante “Proroga e definizione dei termini” (il cosiddetto “Milleproroghe”). Il provvedimento sposta temporalmente l’entrata in vigore dell’obbligo di installazione dei contabilizzatori di calore (fissato dal D.Lgs. 102/2014, articolo 9, comma 5) e dell’obbligo di copertura da fonti rinnovabili (fissato D.Lgs. n. 28/2011, allegato 3).

A livello regionale, negli scorsi anni, Regione Lombardia ha legiferato su entrambe le materie: i numerosi interventi normativi portano alla necessità di chiarire la particolare situazione che si è creata a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Sul sito del CURIT (Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici) e del CENED è stata pubblicata la seguente comunicazione:

 

Decreto Milleproroghe: effetto della proroga per quota delle rinnovabili e dell’obbligo di termoregolazione e contabilizzazione per la lombardia

Si precisa che la proroga disposta con l’art. 6, comma 10 (relativo all’obbligo di installazione dei contabilizzatori di calore) non ha effetto in Regione Lombardia, dal momento che la scadenza del 31.12.2016 è prevista sia nell’art.9, comma 1, lettera c) della l.r. 24/2006 (relativo all’obbligo di installazione), sia nell’art. 9, comma 3, della l.r. 5/2013 (relativo alla decorrenza delle sanzioni). Pertanto l’eventuale proroga della scadenza per l’installazione dei dispositivi per la termoregolazione e la contabilizzazione del calore può essere disposta solo con legge regionale.

Per quanto riguarda la proroga prevista dall’art. 12, comma 2, del DL 244/2016 (relativo all’obbligo di copertura da fonti rinnovabili), si fa presente che la stessa vale unicamente nei casi di ristrutturazione di edifici con superficie utile superiore a 1.000 mq che non ricadono anche nella definizione di ristrutturazione importante di primo livello, indicata al punto 63 dell’allegato A al Decreto regionale 6480/2015.

 

In estrema sintesi, la comunicazione chiarisce che, in Lombardia, dal 1° gennaio 2017 è obbligatorio installare sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore a tutti gli impianti di riscaldamento al servizio di più unità immobiliari, anche se già esistenti. Tale obbligo, a livello nazionale, è stato spostato al 30 giugno 2017 dal “Milleproroghe”.

Parimenti, la Regione ribadisce l’obbligo per gli interventi di nuova costruzione o di grandi ristrutturazioni delle quote di produzione di energia da fonti rinnovabili, già in vigore in Lombardia dal gennaio del 2016 (spostate, a livello nazionale, al gennaio 2018), precisando che tale proroga è valida in Lombardia solo per le ristrutturazioni rilevanti (così come definite dal D.Lgs. 28/2011, articolo 2, comma 1, lettera m) che non ricadano nella definizione di ristrutturazione importante di primo livello, ai sensi della disciplina regionale in materia di efficienza energetica degli edifici (cfr. NEWS ANCE Lombardia n. 941/PB/ap del 2 settembre 2015). Si precisa che per gli interventi di ristrutturazione importante di secondo livello continua a non sussistere tale obbligo.

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