Si informa che sul BURL di lunedì 27 novembre 2017 n. 48 (Supplemento) è stato pubblicato il Regolamento regionale 23 novembre 2017 n. 7, recante “Criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)”.
Come già comunicato con la news del 24 marzo 2016 prot. n. 494/PB/av, la Legge regionale n. 4/2016 in materia di difesa del suolo aveva modificato la Legge regionale n. 12/2015 sul Governo del Territorio, prevedendo l’art. 58 bis che introduce nella normativa urbanistica i concetti di “invarianza idraulica”, “invarianza idrologica” e “drenaggio urbano sostenibile”, così definiti:
- invarianza idraulica: principio in base al quale le portate di deflusso meteorico scaricate dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelle preesistenti all’urbanizzazione;
- invarianza idrologica: principio in base al quale sia le portate sia i volumi di deflusso meteorico scaricati dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelli preesistenti all’urbanizzazione;
- drenaggio urbano sostenibile: sistema di gestione delle acque meteoriche urbane, costituito da un insieme di strategie, tecnologie e buone pratiche volte a ridurre i fenomeni di allagamento urbano, a contenere gli apporti di acque meteoriche ai corpi idrici ricettori mediante il controllo “alla sorgente” delle acque meteoriche, e a ridurre il degrado qualitativo delle acque.
Il Regolamento di cui trattasi dà attuazione a quanto previsto dallo stesso art. 58 bis, indicando ai Comuni modalità di conseguimento dell’invarianza idraulica e idrologica secondo i criteri e metodi stabiliti dallo stesso Regolamento regionale che dovranno essere recepite nei regolamenti edilizi dei singoli Comuni.
Pertanto le previsioni contenute nel R. R. n. 7/2017 si applicheranno agli interventi per i quali l’istanza di permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività o la comunicazione di inizio lavori asseverata, sia presentata successivamente alla data di recepimento del presente provvedimento nel regolamento edilizio comunale o, in mancanza, decorsi sei mesi dalla pubblicazione sul BURL del Regolamento stesso, vale a dire entro il 27 maggio 2018.
Inoltre al fine di verificare l’applicazione del Regolamento e l’individuazione delle eventuali modifiche o correzioni da apportarvi, lo stesso è sottoposto ad un monitoraggio allo scadere dei tre anni dalla sua entrata in vigore.
Campo di applicazione
Entrando nel merito del provvedimento l’art. 3, in base a quanto previsto dall’art. 58 bis della L. R. n. 12/2005, disciplina il campo di applicazione del Regolamento che riguarda gli interventi di nuova costruzione, quelli di demolizione, totale o parziale, fino al piano terra, e ricostruzione indipendentemente dalla modifica o dal mantenimento della superficie urbanizzata preesistente, nonché gli interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti un ampliamento della superficie edificata o una variazione della permeabilità rispetto alla condizione preesistente all’urbanizzazione. L’allegato A riporta schemi esemplificativi degli interventi ai quali applicare le misure di invarianza.
Nell’ambito degli interventi relativi alle infrastrutture stradali e autostradali e loro pertinenze e i parcheggi, le misure di invarianza idraulica e idrologica sono da prevedere sia per interventi di riassetto, adeguamento, allargamento di infrastrutture già presenti sul territorio, sia per nuove sedi stradali o di parcheggio, con riferimento alle componenti che comportano una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla sua condizione preesistente all’impermeabilizzazione.
La riduzione della permeabilità del suolo va calcolata facendo riferimento alla permeabilità naturale originaria del sito, ovvero alla condizione preesistente all’urbanizzazione.
Sistemi di controllo e di gestione
L’art. 5 del Regolamento disciplina i sistemi di controllo e di gestione delle acque piovane, stabilendo che questa deve avvenire, se possibile, garantendo l’infiltrazione, l’evapotraspirazione e il riuso. La realizzazione di uno scarico delle acque pluviali in un ricettore è dovuta in caso di capacità di infiltrazione dei suoli inferiore rispetto all’intensità delle piogge più intense. Il medesimo scarico deve avvenire a valle di invasi di laminazione dimensionati per rispettare le portate massime ammissibili indicate dal Regolamento e differenziate in ragione della criticità idraulica del Comune in cui si realizzerà l’intervento. L’allegato L riporta una sintesi delle indicazioni tecniche per la realizzazione dei sistemi di controllo.
Regolamento edilizio comunale
L’art. 6 invece dispone in merito a quanto deve essere contenuto nel regolamento edilizio comunale ed in particolare prevedendo:
a) la redazione del progetto di invarianza idraulica e idrologica firmato da un tecnico abilitato;
b) l’eventuale richiesta di parere preventivo del gestore del servizio idrico, in caso di previsione di scarico in rete fognaria;
c) l’adeguamento del progetto, in caso di richiesta di variante all’intervento che modifichi i parametri funzionali al calcolo dei volumi di invarianza idraulica e idrologica;
d) il rilascio dell’autorizzazione allo scarico in fognatura, prima dell’inizio dei lavori;
e) la previsione di corredo alla SCIA ai fini dell’agibilità, della dichiarazione di conformità delle opere realizzate e degli estremi della concessione allo scarico in corpo idrico superficiale o del permesso di allacciamento in fognatura.
Classificazioni degli interventi
Gli artt. 7, 8 e 9 disciplinano la classificazione degli interventi di invarianza idraulica e idrologica, partendo dall’indicazione dei valori massimi ammissibili della portata meteorica scaricabile nei ricettori, che è differenziata a seconda della criticità idraulica dei Comuni. Questi, infatti, sono stati suddivisi in tre Aree (alta, media e bassa criticità) come indicato nell’Allegato B del Regolamento. Gli scarichi nel ricettore sono limitati mediante l’adozione di interventi finalizzati a contenere l’entità delle portate scaricate entro valori compatibili con la capacità idraulica del ricettore stesso e comunque non superiori ai seguenti valori:
a) per le aree A ad alta criticità idraulica: 10 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile dell’intervento;
b) per le aree B a media criticità idraulica: 20 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile dell’intervento;
c) per le aree C a bassa criticità idraulica: 20 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile dell’intervento.
Gli interventi richiedenti misure di invarianza idraulica sono a loro volta suddivisi in quattro classi, in ragione della superficie interessata dall’intervento e del coefficiente di deflusso medio ponderale: in base a questi elementi viene stabilità la modalità di calcolo dei volumi da gestire per il rispetto del principio di invarianza idraulica.
Le modalità di calcolo definite agli artt. 11 e 12 sono tre: quella dei requisiti minimi, quello del metodo delle sole piogge e quello della procedura dettagliata.
In base ai requisititi minimi è prevista la creazione di uno o più invasi di laminazione di che soddisfino i seguenti valori minimi:
a) per le aree A ad alta criticità idraulica: 800 mc per ettaro di superficie scolante impermeabile;
b) per le aree B a media criticità idraulica: 600 mc per ettaro di superficie scolante impermeabile;
c) per le aree C a bassa criticità idraulica: 400 mc per ettaro di superficie scolante impermeabile.
La superficie scolante impermeabile è definita dal prodotto tra la superficie interessata dall’intervento per il suo coefficiente di deflusso medio ponderale, applicando il coefficiente 1 per tutte le sotto-aree interessate da tetti, coperture, tetti verdi e giardini pensili sovrapposti a solette comunque costituite e pavimentazioni continue quali strade, vialetti, parcheggi; il coefficiente 0,7 per le pavimentazioni drenanti o semipermeabili, quali strade, vialetti, parcheggi; il coefficiente 0,3 per le sottoaree permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici incolte e quelle di uso agricolo.
Per ciascuna opera realizzata è prevista la redazione di un apposito piano di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del titolare, volto a mantenere efficiente nel tempo il sistema di deflusso delle acquee.
Studio di gestione del rischio idraulico
L’art. 14 prevede la realizzazione da parte di ciascun Comune di uno studio di gestione del rischio idraulico che deve essere recepito nel Piano di Governo del Territorio al momento della revisione di quest’ultimo ai sensi della L.R. 31/2014. Lo studio di gestione del rischio idraulico, che nei Comuni a bassa criticità idraulica può essere redatto in forma semplificata, contiene la determinazione delle condizioni di pericolosità idraulica individua le situazioni di rischio, e pianifica le misure strutturali e non strutturali da adottare.
Incentivazione
L’art. 15 del Regolamento prevede la possibilità per i Comuni di adottare forme di incentivazione urbanistica (premi volumetrici) e/o di riduzione di oneri di urbanizzazione al fine di favorire l’applicazione del principio di invarianza idraulica e idrologica, anche agli immobili che non ricadono nell’ambito di applicazione del Regolamento.
Monetizzazione
L’art. 16 del provvedimento consente, qualora risulti impossibile ottemperare a quanto previsto dal Regolamento, la monetizzazione degli interventi a condizione che:
a) siano caratterizzati da un rapporto tra la superficie occupata dall’edificazione e la superficie totale dell’intervento maggiore o uguale al 90 per cento, e pertanto da una superficie dell’area esterna all’edificazione minore del 10 per cento;
b) sia dimostrata l’impossibilità di realizzare il volume di laminazione nell’area dell’intervento esterna all’edificazione, e in altre aree esterne poste nelle vicinanze di quelle dell’intervento, per loro indisponibilità o condizioni di vincolo, sulle coperture dell’edificato in quanto l’intervento edilizio prevede esclusivamente la demolizione parziale fino al piano terra senza modifiche delle strutture portanti, e nel sottosuolo dello stesso in quanto l’intervento edilizio non prevede modifiche delle strutture di fondazione.
Il valore di monetizzazione è pari al prodotto tra la superficie scolante impermeabile dell’intervento e i seguenti valori:
a) per le aree A ad alta criticità idraulica: 60 euro/mq di superficie scolante impermeabile dell’intervento;
b) per le aree B a media criticità idraulica: 45 euro/mq di superficie scolante impermeabile dell’intervento;
c) per le aree C a bassa criticità idraulica: 30 euro/mq di superficie scolante impermeabile dell’intervento.
30751-REGOLAMENTO INVARIANZA IDRAULICA.pdfApri