Si comunica che è stata pubblicata sul BURL del 6 dicembre 2018 n. 49 (Supplemento) la Legge Regionale 4 dicembre 2018 n. 17, recante “Legge di revisione normativa e semplificazione 2018”.
Il provvedimento, che è entrato in vigore il 7 dicembre 2018, contiene disposizioni di semplificazione legislativa d’interesse anche per il settore delle costruzioni. Nel seguito si riporta un breve approfondimento dei principali articoli contenuti nel Titolo III “Ambito territoriale”.
Attività estrattive – aggiornamenti L.R. 14/98
L’art. 21 recante “Disposizioni in materia di coltivazione di sostanze minerali di cava” modifica gli artt. 9,11 e 36 della l.r. n. 14/98 “Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava”.
I correttivi riguardano: le competenze di Provincia e Regione nei casi di modifica del piano cave dovute in ottemperanza di sentenza passata ingiudicato, il procedimento di approvazione dei progetti di gestione produttiva degli ATE e la disciplina degli interventi estrattivi nei fondi agricoli.
In merito al secondo punto, si ritiene necessario precisare che è stata approvata una modifica normativa molto positiva che facilita il meccanismo di approvazione provinciale del progetto di gestione produttiva di un ATE, consentendo che lo stesso possa essere presentato anche non congiuntamente da tutti gli aventi titolo, previo invito alla conferenza di servizi di tutti i soggetti interessati (che hanno proprietà o disponibilità delle aree incluse nell’ambito). In tal caso, i soggetti che intendono intervenire successivamente, posso sottoscrivere il progetto in un secondo momento, partecipando alle spese di redazione.
Con questa semplificazione, pur non variando l’assetto di competenze attuali in seno all’amministrazione provinciale, si tutelano maggiormente i “diritti d’impresa”. Per salvaguardare ancor di più tali diritti, è stata introdotta una previsione secondo la quale, in caso di motivata opposizione da parte dei soggetti invitati alla conferenza di servizi, rappresentanti la maggioranza calcolata sull’estensione territoriale delle aree incluse nell’ATE, le Province o la Città Metropolitana di Milano possono valutare se approvare un progetto relativo alle sole aree in disponibilità dei soggetti proponenti e aderenti al progetto.
Valutazione d’impatto ambientale
L’art. 22 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale” interviene sulla l.r. n. 5/2010 “Norme in materia di Valutazione di Impatto Ambientale” introducendo una serie di precisazioni, rispetto alla corrispondente normativa statale di riferimento, riguardanti alcune modalità di esercizio delle funzioni amministrative di competenza regionale. Quelle di maggiore interesse riguardano:
– la fase di consultazione dei contenuti dello Studio d’Impatto Ambientale: da intendere formalmente avviata con la pubblicazione della documentazione sul sito SILVIA di Regione Lombardia;
– l’archiviazione delle istanze di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza non statale: da compiere qualora si determini, come accertato dalle autorità competenti, un’oggettiva carenza documentale successivamente alla richiesta di chiarimenti e integrazioni da parte dell’autorità competente, entro i termini di legge (art.19 comma 6 del d.lgs. 152/2006).
Sanzioni per APE e deroghe limitazioni del traffico
Gli articoli 23 e 24 della norma introducono alcune modifiche alla LR 24/2006 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente). In particolare, l’art. 23 interviene sul testo della Legge regionale, modificando il sistema sanzionatorio a carico di progettista, direttore dei lavori e soggetto certificatore accreditato, per l’irregolare applicazione delle disposizioni regionali sulla certificazione energetica. In particolare, viene introdotta la possibilità di graduare la durata della sospensione/cancellazione del soggetto certificatore accreditato, (da 60 a 180 giorni, nel primo caso, da 365 a 730, nel secondo), dall’elenco regionale dei soggetti certificatori. Per quanto riguarda la “cancellazione” il periodo indicato, da 365 a 730 giorni, attiene al periodo durante il quale il soggetto certificatore colpito dalla sanzione della cancellazione non può attivarsi, secondo le procedure previste, per ottenere nuovamente la qualifica di “soggetto certificatore” e conseguentemente potersi iscrivere al relativo albo. Tale graduazione sarà di volta in volta commisurata in relazione alla gravità della violazione e agli altri criteri di cui all’art. 11 della legge 389/1981, così come già previsto per la sanzione pecuniaria e conseguentemente si avrà una analogia tra la graduazione pecuniaria e la durata della sospensione/cancellazione dall’elenco regionale dei soggetti certificatori accreditati. Per il caso della cancellazione viene allineata la fattispecie alla disciplina della reiterazione della violazione amministrativa (configurabile nel quinquennio successivo alla commissione della violazione amministrativa), di cui all’art. 8 bis della legge 689/1981.
Sempre in materia di prestazione energetica, le norme nazionali che sono seguite all’emanazione del d.lgs. n. 192/2005 hanno introdotto la denominazione di “Attestato di prestazione energetica (APE)”, al posto di “Attestato di certificazione energetica (ACE)”. La normativa regionale, prevista a seguito dell’approvazione del d.lgs. n. 192/2005, ma prima dell’introduzione delle suddette modifiche, contiene ancora il riferimento all’Attestato di certificazione energetica. Le disposizioni attuative emanate con provvedimenti della Giunta regionale e del Dirigente competente, successive all’introduzione della suddetta modifica nazionale, hanno recepito la denominazione nazionale di APE e, pertanto, la modifica proposta al comma 2 dell’articolo 23 della LR in parola è finalizzata ad uniformare l’insieme delle definizioni contenute in atti amministrativi o in leggi regionali e prevede che ogni riferimento all’attestato di certificazione energetica (ACE) deve essere riferito, in quanto compatibile, all’attestato di prestazione energetica (APE).
In tema di misure per la limitazione del traffico veicolare, la norma introduce nella LR 24/2006 quanto già previsto, in termini di deroghe, per il periodo invernale 2018-2019. L’articolo 24, infatti, introduce l’esclusione dall’applicazione delle limitazioni ai veicoli appartenenti a categorie di soggetti con caratteristiche socio-economiche, anagrafiche o reddituali di fragilità sociale individuate dalla Giunta regionale, per i quali occorre assicurare il contemperamento degli impatti socioeconomici derivanti dall’attuazione delle misure di limitazione alla circolazione, nonché autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale o veicoli appartenenti a categorie di soggetti che si trovano in specifiche situazioni meritevoli di tutela individuate dalla Giunta a cui è altresì affidato il compito di stabilire le modalità attuative e la durata, anche con carattere di temporaneità, di tali esclusioni.
Regolamento Edilizio Tipo
In tema di recepimento del Regolamento Edilizio Tipo da parte dei comuni, l’articolo 25 del provvedimento ha lo scopo di eliminare ogni incertezza applicativa prevedendo che i contenuti del RET- come definito dalla DGR. 24 ottobre 2018 – n. XI/695, a sua volta approvata in attuazione dell’Intesa disciplinata dall’art. 4, comma 1 sexies del DPR n. 380/2001 – prevalgono sulla disciplina prevista dall’art. 28 della Legge Regionale n. 12/2005 (Legge regionale per il Governo del Territorio).
Norma transitoria della L.R. 31/2014
L’articolo 26 della Legge di semplificazione consente, fino alla pubblicazione sul BURL dell’avviso di approvazione dell’integrazione del Piano Territoriale Regionale ai sensi della Legge Regionale n. 31/2014 per il contenimento del consumo di suolo, la proroga dei Documenti di Piano nel frattempo scaduti. La proroga deve essere disposta con delibera del Consiglio comunale ed ha durata di 12 mesi successivi all’adeguamento della pianificazione provinciale e metropolitana disciplinata dal comma 2 dell’art. 5 della L.R. 31/2014.
Viene inoltre previsto che, in deroga alle disposizioni regionali vigenti, qualora l’autorità giudiziaria disponga l’annullamento integrale del PGT, per un periodo massimo di trenta mesi possa riacquisire efficacia l’ultimo strumento urbanistico previgente con l’esclusione degli ambiti assoggettati a pianificazione attuativa. Tale riacquisizione di efficacia deve essere disposta con delibera motivata del Consiglio comunale. Fino all’approvazione del nuovo strumento urbanistico e comunque non oltre i 30 mesi dalla emanazione della sentenza, i comuni interessati possono unicamente apportare varianti per la realizzazione di opere pubbliche per mezzo di atti di programmazione negoziata.
Sanzioni amministrative a tutela del paesaggio
Con riferimento alle sanzioni previste dall’art. 167 del D.Lgs n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), viene chiarita la modalità di determinazione della sanzione parametrandola all’ottanta per cento del costo teorico di realizzazione delle opere e/o lavori abusivi desumibile dal relativo computo metrico estimativo e dai prezzi unitari risultanti dai listini della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui sono realizzate le opere, con un minimo di 500 euro.
34602-1075_ALLEGATO_LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE 2018.pdfApri