La Direzione Regionale Territorio e Protezione civile ha emanato una circolare esplicativa per chiarire i profili applicativi della nuova normativa in materia di costruzioni e relativa vigilanza, in zone sismiche
Si informa che sul BURL di Giovedì 1 agosto 2019 n. 31 (S.O.) è stata pubblicata la Circolare regionale 29 luglio 2019 n. 9 recante “Profili applicativi in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche, di cui alla l.r. 33/2015, a seguito dell’entrata in vigore della l. 55/2019”.
Con il provvedimento la Direzione Regionale “Territorio e protezione civile” fornisce indicazioni operative in merito alla realizzazione di opere e costruzioni in zona sismica, che si sono rese necessarie a seguito dell’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 32/2019 (C.d. Decreto Sblocca – cantieri) con il quale è stata aggiornata la normativa statale i materia, introducendo il nuovo art. 94 bis e modificando gli artt. 65, 67, e 93 del DPR n. 380/2001.
In particolare, queste modifiche della normativa statale interessano gli ambiti territoriali di applicazione della normativa di settore, mentre rimangono invariati sia il trasferimento delle funzioni in ambito sismico alle amministrazioni comunali, ai sensi dell’art. 2 della l.r. 33/2015, sia la modulistica per la presentazione delle istanze sismiche, aggiornata con decreto dirigente unità organizzativa 28 novembre 2018 – n. 17589.
Finalità della circolare in esame è pertanto quella di fornire alcune considerazioni in merito ad aspetti della disciplina sismica, quale mero orientamento applicativo per le amministrazioni comunali e a carattere informativo per gli operatori del settore e per gli altri soggetti interessati.
Di particolare importanza è il chiarimento fornito in merito all’applicazione della normativa nazionale che distingue gli interventi strutturali in zone sismiche a seconda della relativa rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, suddividendoli in interventi «rilevanti», di «minore rilevanza» e «privi di rilevanza», in funzione delle caratteristiche di pericolosità sismica del territorio (zona sismica e relativa PGA), della tipologia di intervento e delle caratteristiche funzionali dell’edificio/struttura.
Per ciascuna tipologia la circolare fornisce le indicazioni di applicazione, i relativi riferimenti normativi e viene indicato quando è necessario attendere il rilascio dell’autorizzazione preventiva scritta da parte dell’autorità comunale oppure procedere al deposito del progetto.
Si evidenzia infine che, mentre la procedura di certificazione alla sopraelevazione non ha subito modifiche, in materia di collaudo per le riparazioni e gli interventi locali e per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal Direttore dei Lavori.