Regione Lombardia ha pubblicato sul BURL la nuova Legge regionale di Semplificazione 2019
Si comunica che sul BURL del 13 dicembre 2019 n. 50 (Supplemento) è stata pubblicata la L.r 10 dicembre 2019 n. 21, recante “Seconda legge di semplificazione 2019”, la cui entrata in vigore è disposta per il 14 dicembre 2019, primo giorno successivo alla sua pubblicazione.
Di seguito si segnalano le novità di interesse per il settore.
Modifiche in materia di autostrasporto
L’articolo 5 della nuova Legge regionale, modificando l’art. 42 comma 6 quater della L.r. n. 6/2012, stabilisce che non è soggetta ad autorizzazione la circolazione sulle strade individuate come percorribili dalle cartografie o elenchi strade dei mezzi d’opera che non superano i limiti di massa indicati all’art. 10 comma 8 del D. Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) e i limiti dimensionali di cui all’art. 61 del medesimo decreto legislativo.
Inoltre, viene stabilito che fino alla piena operatività dell’archivio stradale regionale (prevista comunque a partire dal 1 gennaio 2020), il nulla osta alla circolazione è costituito dalle cartografie o dagli elenchi strade pubblicati sui siti istituzionali degli Enti proprietari.
Modifiche in materia di autorizzazione antisismica
L’articolo 6 del provvedimento in commento introduce una modifica all’art. 8 della L.r. n. 33/2015, prevedendo che, nel procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’inizio dei lavori, il Comune possa richiedere a Regione un parere tecnico per gli interventi di nuova costruzione e di adeguamento o miglioramento sismico sulle costruzioni esistenti, relative alle opere e agli edifici strategici o rilevanti. Al contempo viene abrogato l’obbligo di richiedere l’autorizzazione per gli edifici pubblici strategici o rilevanti realizzati dal Comune. Conseguentemente viene abrogato anche l’obbligo previsto dall’art. 10, comma 2, di comunicare alla Regione l’eventuale scostamento dal parere reso.
La nuova Legge inoltre, considerato il nuovo impegno a cui saranno chiamati i Comuni al rilascio delle autorizazioni antisismiche, a seguito dell’entrata in vigore delle norme contenute nel D.L. n. 32/2019 (c.d. D.L. Sblocca cantieri), stabilisce l’erogazione di contributi ai Comuni per l’esercizio delle attività di in materia antisismica trasferite ai Comuni stessi dalla L.r n. 33/2015.
Infine, viene stabilito che la Giunta Regionale, entro 6 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, provveda all’adeguamento della disciplina dei controlli sulle opere e sulle costruzioni.
Modifiche in materia di SUE
L’articolo 7 della “Seconda Legge di semplificazione 2019” introduce il nuovo comma 3 bis, all’articolo 32 della L.r n. 12/2005 che disciplina l’attività dello Sportello Unico telematico per l’Edilizia. In particolare, la nuova norma che il proprietario di un immobile o chiunque ne abbia titolo possa richiedere al SUE indicazioni e chiarimenti preliminari alla eventuale presentazione formale delle istanze, con particolare riguardo alla conformità delle stesse con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica territoriale ed urbanistica e con tutte le altre normative applicabili.
I chiarimenti devono essere forniti al richiedente entro 30 giorni dalla richiesta, coinvolgendo eventualmente, le altre amministrazioni competenti. La consulenza preistruttoria è fornita gratuitamente fatto salvo il solo pagamento dei diritti di segreteria e le indicazioni fornite non incidono, in ogni caso, sull’istruttoria successiva alla eventuale presentazione dell’istanza.