Regione Lombardia ha stabilito che il criterio che determina la cessazione della qualifica di rifiuto consiste nella rispondenza ai limiti di cui alle colonne A e B
Si riportano in allegato il quesito posto da ANCE Lombardia e la risposta di Regione Lombardia in merito a quali criteri debbano valere ai fini del rilascio di autorizzazioni per operazioni di recupero R5, end of waste, di rifiuti classificati EER 170504 “terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503”.
La risposta indica che il criterio che determina la cessazione della qualifica di rifiuto consiste nella rispondenza ai limiti di cui alle colonne A e B della Tab. 1 All. 5, Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06. Per cui, il prodotto ottenuto dal processo di recupero, per essere certificato ed immesso sul mercato, dovrà essere qualitativamente uguale al materiale naturale, in funzione della destinazione d’uso. La risposta precisa, altresì, che i flussi e il processo di trattamento dello specifico rifiuto, dovranno essere gestiti separatamente da altre filiere di recupero.
L’esigenza di sottoporre tale quesito a Regione Lombardia nasce a seguito della recente modifica dell’art. 184-ter “cessazione della qualifica di rifiuto” del D.Lgs. 152/06, in cui viene previsto al comma 3, che in mancanza di criteri specifici, le autorizzazioni di cui all’art. 208 per lo svolgimento di operazioni di recupero, siano rilasciate o rinnovate sulla base di criteri dettagliati, che per questo specifico caso Regione Lombardia ha deciso di voler condividere con tutte le Province lombarde.