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Sono stati pubblicati il D.L. 19/2020 che, fra l’altro, prevede la disciplina che regola i rapporti giuridici fra i provvedimenti emanati dai diversi livelli di Governo, e il Decreto del MISE che reca modifiche ai codici Ateco delle attività ammesse ad operare

Coronavirus – D.L. 19/2020 e Decreto del MISE

26 Marzo 2020
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Facendo seguito alle precedenti news di ANCE Lombardia sulla gestione dell’emergenza da Covid-19, in particolare alla news del 22 marzo 2020 Prot. n. 258/LG e alla posizione interpretativa di ANCE Lombardia in ordine al rapporto fra l’Ordinanza n. 514 del Presidente di Regione Lombardia e il DPCM del 22 marzo 2020, si segnala l’entrata in vigore del nuovo D.L. 19/2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e contenente la disciplina che regola i rapporti giuridici fra i provvedimenti amministrativi generali ed astratti, a contenuto normativo, recanti disposizioni limitative emanati dai diversi livelli di Governo (Presidente del Consiglio dei Ministri, Presidenti delle Regioni e Sindaci).
Giova fin d’ora evidenziare che rispetto al D.L. 6/2020, con riferimento alla situazione emergenziale dovuta alla diffusione del Coronavirus, viene inquadrata e disciplinata la potestà regolatoria delle Regioni in materia.
In particolare, vengono in considerazione l’art. 2 comma 3 e l’art. 3 del Decreto in oggetto.
La prima disposizione citata disciplina i rapporti fra i provvedimenti amministrativi a contenuto normativo già emanati, fra cui le Ordinanze del Presidente della Regione ai sensi dell’art. 32 della L. n. 833 del 1987, e gli atti che sono in via di emanazione, confermando gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei primi.
Con riferimento alla vigenza dei provvedimenti amministrativi già emanati (fra cui l’Ordinanza n. 514 di Regione e smi), questi rimangono in vigore ed efficaci nel limite di ulteriori 10 giorni a partire dall’entrata in vigore del D.L. 19/2020 e pertanto fino al 5 aprile 2020.
Il successivo art. 3 del D.L. 19/2020 dispone in ordine ai rapporti fra gli atti amministrativi che saranno emanati dal momento dell’entrata in vigore del Decreto medesimo, prevedendo che “nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale”.
Mentre i Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali.
Fra le altre disposizioni che si ritengono di interesse, si citano quelle relative alle sanzioni comminabili in caso di contegni contrastanti con le disposizioni degli atti amministrativi di contenimento emanati dalle varie autorità pubbliche.
In particolare, l’art. 4 del D.L. 19/2020 introduce una sanzione amministrativa con cornice edittale che prevede un minimo di euro 400 a un massimo di euro 3.000, in sostituzione della sanzione penale di cui all’art. 650 del codice penale. Inoltre, qualora il mancato rispetto delle predette misure avvenisse mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni di cui sopra sono aumentate fino a un terzo.
Tuttavia, si specifica che all’inizio del comma 1 del medesimo art. 4 è prevista la clausola di sussidiarietà espressa “salvo che il fatto costituisca reato”, pertanto non è da escludersi a priori che la condotta in violazione delle misure di contenimento non possa essere riconducibile a fattispecie penali diverse da quella prevista dall’art. 650 c.p. (a titolo esemplificativo la condotta potrebbe essere astrattamente riconducibile al reato di cui all’art. 452 c.p.).
Qualora siano violate le disposizioni restrittive in ordine alla limitazione o sospensione di altre attività d’impresa o professionale, è altresì comminabile la sanzione accessoria della chiusura dell’attività da 5 a 30 giorni.
Inoltre, se il fatto consiste nella violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora, da parte delle persone sottoposte alla misura della quarantena e risultate positive al virus, sarà riconducibile al reato disciplinato dall’art. 260 del Regio Decreto del 1934 n. 1265.
Si evidenzia, infine, che le misure sanzionatorie aventi natura amministrativa e sostitutive di quelle penali trovano applicazione retroattiva per espressa disposizione di cui al comma 8 dell’art. 4. Tale comma infatti prevede che “le disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà”.
Da ultimo, si evidenzia che è intervenuto un nuovo Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020, che, con riferimento al DPCM del 22 marzo scorso, prevede delle ulteriori specificazioni limitative di attività produttive.
In particolare, per quanto di maggior interesse per il settore si evidenziano le seguenti limitazioni ai codici Ateco 42 – Ingegneria Civile: 42.91 – Costruzione di opere idrauliche; 42.99.09 – Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca; 42.99.10 – Lottizzazione dei terreni connessa con l’urbanizzazione (quest’ultimo codice probabilmente presenta un refuso, in quanto dovrebbe trattarsi del 42.99.01).

In allegato alla presente circolare si riportano il D.L. 19/2020 e il Decreto del Mise del 25 marzo 2020.

 

39163-DM-MiSE-25-03-20.pdfApri

39163-DL 19-2020.pdfApri
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