Il Consiglio regionale ha approvato una importante Legge regionale che mette a disposizione dell’economia lombarda fino a 3 miliardi di euro. Il provvedimento riconosce la centralità del settore finanziando immediatamente ai Comuni 400 milioni di euro di nuove opere pubbliche
È stata pubblicata sul Supplemento del BURL n. 19 del 4 maggio 2020 la Legge regionale n. 9 del 4 maggio 2020 recante “Interventi per la ripresa economica”.
Il provvedimento rappresenta un segnale di grande attenzione per il settore lombardo delle costruzioni, al quale viene riconosciuto il ruolo di motore della ripresa economica, necessaria dopo la difficile fase da cui la Lombardia sta iniziando lentamente ad uscire.
La Legge assegna immediatamente ai Comuni lombardi, anche mediante un anticipo dei finanziamenti da parte di Finlombarda (una novità introdotta nell’ambito della rapida discussione all’interno del Consiglio regionale), € 400 milioni per l’avvio, entro il 31 ottobre 2020, di lavori pubblici da concludersi entro il 20 novembre 2021.
Dopo poco più di due settimane dall’approvazione in Giunta del Progetto di Legge regionale n. 121, il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato il 4 maggio 2020 il provvedimento che è stato immediatamente pubblicato sul Bollettino ufficiale, sancendone l’entrata in vigore il 5 maggio 2020.
La Legge, al comma 1 dell’articolo 1 stabilisce che “al fine di fronteggiare l’impatto economico derivante dall’emergenza sanitaria da COVID-19 è autorizzata a sostegno del finanziamento degli investimenti e dello sviluppo infrastrutturale la spesa complessiva di euro 3.000.000.000,00”.
Di questa spesa complessiva, la Regione individua, al comma 3 dell’articolo 1, € 400.000.000 da destinare:
I Comuni beneficiari del contributo di cui alla lettera b), possono fare ricorso, a integrazione del contributo regionale, ai finanziamenti statali di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 febbraio 2016 (Aggiornamento della disciplina per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili).
Le risorse saranno assegnate ai Comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2019, per classi di popolazione ossia per i Comuni da 0 a 3.000 abitanti euro 100.000,00 ciascuno, per i Comuni da 3.001 a 5.000 abitanti euro 200.000,00 ciascuno, per i Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti euro 350.000,00 ciascuno, per i Comuni da 10.001 a 20.000 abitanti euro 500.000,00 ciascuno, per i Comuni da 20.001 a 50.000 abitanti euro 700.000,00 ciascuno, per i Comuni da 50.001 a 100.000 abitanti euro 1.000.000,00 ciascuno, per i Comuni da 100.001 a 250.000 abitanti euro 2.000.000,00 ciascuno, per i Comuni oltre i 250.000 abitanti 4.000.000,00 di euro ciascuno (in allegato si riporta il prospetto dei finanziamenti Comune per Comune).
Il Comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti. Il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 31 ottobre 2020, pena la decadenza del contributo.
I contributi sono erogati agli Enti beneficiari, per il 20% previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori e per la restante quota, il 50% entro il mese di febbraio 2021 e il residuo 30% previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Codice dei contratti pubblici), entro il 20 novembre 2021.
Le risorse derivanti da economie di spesa restano nella titolarità dell’Ente assegnatario per ulteriori investimenti.
La somma restante delle risorse, pari a € 2.600.000.000,00, è destinata al sostegno degli investimenti regionali.
La somma di € 2.470.000.000,00 confluisce nell’anno 2021 all’apposito fondo «Interventi per la ripresa economica»; la somma di € 130.000.000,00 è stanziata per l’anno 2022.
Il comma 1, dell’articolo 6 stabilisce, infine che allo scopo di consentire la tempestiva erogazione di anticipazioni agli Enti locali che dovessero trovarsi in situazioni di carenza di liquidità, nella realizzazione degli interventi finanziati è autorizzata per l’esercizio finanziario 2020 la concessione di un’anticipazione di liquidità a favore di Finlombarda s.p.a., fino al limite massimo di euro 400.000.000,00 da restituirsi entro un anno dalla concessione. Con proprio provvedimento la Giunta regionale stabilirà le condizioni e le modalità per l’erogazione delle anticipazioni.
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