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Regione Lombardia uniforma le disposizioni regionali per la gestione dei rifiuti costituiti da DPI usati, alle indicazioni ISPRA e ISS

Aggiornamento dell’ordinanza 520 del 1 aprile 2020 sulla gestione dei rifiuti

3 Giugno 2020
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È stata pubblicata sul BURL n.19, serie ordinaria, del 7 maggio 2020, la O.p.g.r. n.554/2020 recante “Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 191 del d.lgs. 152/2006. Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica dei punti 3, 8, 9, 12, 13 e 15 e cessazione efficacia del punto 21 dell’ordinanza n. 520 del 1° aprile 2020”.

Con tale ordinanza Regione Lombardia modifica parzialmente le disposizioni dell’ordinanza n. 520 del 1° aprile 2020, di cui alla circolare di ANCE Lombardia prot. n. 300/LG/sg del 2 aprile scorso.

Con specifico riferimento alla gestione dei rifiuti costituti da DPI usati (punto 3) viene data istruzione di rispettare le indicazioni recentemente fornite dall’ISPRA e dall’ISS, allegate alla presente comunicazione (documento dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – ISPRA “I rifiuti costituiti da DPI usati” del 16 maggio 2020 e rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità, ISS COVID-19 n. 26/2020 “Indicazioni ad interim sulla gestione di mascherine e guanti monouso provenienti da utilizzo domestico e non domestico” del 18 maggio 2020). Viene, pertanto, confermata l’obbligatorietà di assimilare i rifiuti costituiti da mascherine e guanti monouso utilizzati come prevenzione al contagio da COVID-19 e i fazzoletti di carta, agli urbani conferendoli al gestore del servizio pubblico di raccolta nella frazione di rifiuti indifferenziati aventi codice EER 200301.

Solo qualora l’attività economica non sia servita dal servizio pubblico di raccolta rifiuti, sarà possibile attribuire, in alternativa, a tali rifiuti anche il codice EER 150203 purché gli stessi siano inviati direttamente ad impianti di incenerimento o ad impianti che garantiscano il rispetto dei requisiti definiti al punto 13 della ordinanza n. 520 del 1 aprile 2020.

Rispetto all’attribuzione del codice EER 150203, ISPRA e ISS hanno ritenuto ammissibile l’assegnazione del codice non pericoloso nei casi in cui sia possibile escludere il potenziale rischio infettivo con ragionevole certezza, sulla base delle informazioni e delle evidenze disponibili, in considerazione del fatto che si tratta di mascherine per prevenzione utilizzate da persone sane che, quindi, non contengono materiale infetto. Negli altri casi andrà utilizzato il corrispondente codice EER 150202* riferito a rifiuti pericolosi (i codici EER 180103* e 180104 sono invece riservati a rifiuti prodotti nel settore sanitario e veterinario).

A prescindere dal codice assegnato, i rifiuti dovranno essere gestiti nel rispetto delle indicazioni contenute nel rapporto dell’ISS COVID 19 n. 26/2020 anche in merito alle caratteristiche, posizionamento e movimentazione dei contenitori per la raccolta di mascherine e guanti.

Si ricorda che la classificazione dei rifiuti compete al soggetto che viene “giuridicamente” individuato come loro produttore e quindi, ad esempio, nel caso di rifiuti derivanti da guanti e mascherine utilizzate nei cantieri edili si deve ritenere che tale adempimento spetti al titolare dell’impresa stessa.

La nuova ordinanza regionale, le cui disposizioni trovano applicazione fino ai 30 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria (quindi, allo stato, fino al 31 agosto 2020), modifica anche alcune indicazioni precedentemente fornite per gli impianti autorizzati al recupero di rifiuti (punto 15) per i quali, nel rispetto dei limiti tecnici impiantistici, delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, ordina che:

  • in caso di impianti autorizzati ad operazioni da D1 a D14 e da R1 a R12 con limiti quantitativi orari, giornalieri o di altro periodo inferiore all’anno, in riferimento all’arco temporale del 2020 è da applicarsi come vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di trattamento, eventualmente aumentato come da punto successivo; tale deroga si applica automaticamente agli impianti senza bisogno di comunicazione;
  • in caso di impianti autorizzati ad operazioni D8, D9, D13, D14, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11, R12 la potenzialità massima annua in riferimento all’arco temporale del 2020 è aumentata del 10%; tale deroga può applicarsi sin da subito, automaticamente agli impianti; il Direttore tecnico dell’impianto o un tecnico abilito devono inviare una comunicazione a Regione, Provincia/Città Metropolitana territorialmente Competente, alla Prefettura e ai Vigili del Fuoco ed ARPA al fine di avere l’informazione necessaria ad assicurare i successivi controlli.

L’ordinanza ha infine confermato e disposto la cessazione dell’efficacia del punto 21 dell’ordinanza n. 520 del 1 aprile 2020, riguardante alcune limitazioni in merito a taluni interventi di bonifica dei siti contaminati (di cui alla circolare di ANCE Lombardia prot. n. 454/LG/sg del 13 maggio scorso).

40371-ALLEGATO 3 – documento ISPRA 16 maggio 2020.pdfApri

40371-ALLEGATO 2 – rapporto ISS n_ 26_2020.pdfApri

40371-ALLEGATO 1 – ordinanza RL N_554_2020.pdfApri
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