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Regione Lombardia ha approvato la Legge regionale che dispone nuove norme di semplificazione

Ulteriori misure di semplificazione

5 Ottobre 2020
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Si informa che sul BURL del 2 ottobre 2020 n. 40 (SUPPL.) è stata pubblicata la Legge Regionale 30 settembre 2020 – n. 20 “Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo”.

Con la nuova legge regionale sono state introdotte nuove forme di semplificazione di interesse per il settore (si elencano di seguito le principali) che hanno l’obbiettivo di accelerare la ripresa socio-economica del territorio a seguito dell’emergenza covid-19.

 

Conferenza dei servizi decisoria – art. 2

La nuova norma dispone che ai procedimenti amministrativi regolati da Leggi regionali o comunque di competenza di Regione Lombardia, avviati dopo l’entrata in vigore della Legge e conclusi mediante conferenza di servizi decisoria, quest’ultima si svolga esclusivamente in forma semplificata e in modalità asincrona. Il tempo concesso alle amministrazioni per rendere le proprie determinazioni è fissato in 30 giorni, elevato a 60 giorni per le amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, dei beni culturali e della salute dei cittadini. Il ricorso alla modalità sincrona (che comunque deve concludersi entro 30 giorni dalla prima riunione, oppure 60 giorni qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela) è ammesso solo nei casi tassativamente previsti dal dell’art. 2, comma 2, della Legge.

I termini di procedura previsti dall’art. 2 sono considerati perentori e le conferenze di servizi devono essere svolte preferibilmente in modalità telematica.

 

Conferenza di servizi per progetti infrastrutturali – art. 3

Con il provvedimento in oggetto viene disposto che la conferenza di servizi prevista dalla L.R. n. 9/2001 “Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale” per l’acquisizione di intese, concertazioni, autorizzazioni, concessioni, nullaosta o assensi comunque denominati, in ordine ai progetti infrastrutturali di carattere viabilistico, ferroviario, intermodale e per la mobilità ciclistica di interesse regionale e provinciale, adotti i propri provvedimenti entro termini perentori esplicitamente definiti dall’art. 3, comma 1, della nuova L.R. n. 20/2020. In particolare, il termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni è fissato in 15 giorni (30 se le amministrazioni sono preposte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, dei beni culturali e della salute dei cittadini). In caso di convocazione di conferenza di servizi in modalità sincrona, il termine per la conclusione dei lavori è sempre fissato in 30 giorni.

 

Procedimenti relativi ad opere soggette a VIA di competenza non statale – art. 4

L’art. 4 tratta alcuni chiarimenti e semplificazioni per i procedimenti relativi a opere e interventi soggetti a VIA di competenza non statale e prevede alcune modifiche alla L.R. n. 6/2010 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere”, che saranno applicabili alle istanze che verranno presentate dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nello specifico, i commi 1 e 2 sono finalizzati a superare dubbi interpretativi e prassi risultate talora non omogenee in merito al PAUR (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, di cui all’articolo 4, comma 3 bis, della LR 5/2010 “Norme in materia di Valutazione di Impatto Ambientale”) in quanto strumento di semplificazione che consente, attraverso la determinazione conclusiva assunta in sede di conferenza di servizi decisoria, l’acquisizione di tutti i titoli necessari alla realizzazione e all’esercizio dell’opera in progetto assoggettata a VIA di competenza non statale.

Di conseguenza, per tramite del comma 3, vengono adeguate le disposizioni relative ai termini istruttori e alla disciplina della conferenza di servizi decisoria, cosiddetta commerciale, di cui all’articolo 6 della L.R. n. 6/2010, rispetto ai casi di apertura, trasferimento di sede o ampliamento di grandi strutture di vendita soggette a VIA regionale, al fine di eliminare un’inutile duplicazione di conferenze di servizi e consentire l’esame contestuale degli interessi coinvolti.

Il comma 4 fa, infine, salvo quanto previsto al comma 7 dell’articolo 19 della L.R. n. 9/2001 “Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale” in tema di condizionalità degli effetti della determinazione di conclusione della conferenza di servizi, che approva il progetto definitivo dell’intervento infrastrutturale, al provvedimento della Giunta regionale o dell’organo competente della provincia o della Città metropolitana di Milano che dispone le risorse finanziarie (ove necessarie) e che costituisce sia variante agli strumenti urbanistici difformi e vincolo preordinato all’esproprio, sia dichiarazione di pubblica utilità dell’opera consentendo la realizzazione e l’esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.

 

Interventi privi di rilevanza ai fini antisismici – art. 5 e 6

Con la Legge in parola viene disposto che nel rispetto di quanto disposto dall’art. 94 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico per l’Edilizia), sono esclusi dall’ambito di applicazione della L.R. n. 33/2015 “Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche” gli interventi dichiarati dal progettista, privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità ai fini sismici. Tale dichiarazione sarà rilasciata in conformità alla deliberazione che la Giunta regionale dovrà adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della Legge e che, tra l’altro, conterrà specifica elencazione delle tipologie di intervento che non costituiscono pericolo sotto il profilo della pubblica incolumità ai fini sismici.

La Delibera della Giunta Regionale di cui sopra dovrà altresì prevedere gli indirizzi per l’uniforme applicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 30 aprile 2020 in riferimento alla definizione degli interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità ai fini sismici e all’individuazione delle ipotesi di variante non sostanziale di cui all’art. 94 bis, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001, anche ulteriori rispetto a quelle definite in base allo stesso Testo unico.

Inoltre, viene disposto che gli interventi di edilizia libera di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 380/2001 non sono soggetti all’applicazione della L.R. n. 33/2015 e la loro realizzazione non è soggetta a preavviso ex art. 93 del D.P.R. n. 380/2001.

 

Semplificazione per la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana – art. 7

Per favorire la semplificazione dei procedimenti amministrativi per il rilascio dei titoli abilitativi riguardanti la rigenerazione urbana, viene esteso l’utilizzo della SCIA alternativa al permesso di costruire di cui all’art. 33, comma 1 lett. d) della L.R. n. 12/2005 “Legge per il governo del territorio”, agli interventi in deroga agli strumenti urbanistici previsti dagli art. 40 bis e 40 ter della medesima legge. La SCIA in parola è comunque condizionata all’approvazione della deroga con deliberazione del Consiglio comunale.

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