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Regione Lombardia ha introdotto nuove disposizioni per l’installazione, l’esercizio, la manutenzione, il controllo e l'ispezione degli impianti termici alimentati da biomassa legnosa.

Aggiornamento delle disposizioni per gli impianti termici civili

11 Gennaio 2022
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Si informa che è stata pubblicata sul BURL n. 41, Serie ordinaria, del 15 ottobre 2021, la D.g.r. n. XI/5360 recante “Nuove disposizioni per l’installazione, l’esercizio, la manutenzione, il controllo e l’ispezione degli impianti termici alimentati da biomassa legnosa – Aggiornamento della d.g.r. 3965 del 31 luglio 2015”.

L’aggiornamento provvede a fornire un quadro unitario e coerente delle disposizioni e a promuovere il rinnovo degli impianti termici alimentati da biomassa legnosa installati, adeguandoli all’evoluzione tecnologica per la riduzione dei gas serra.

Il provvedimento si applica a tutti gli impianti termici civili alimentati da biomassa legnosa presenti sul territorio regionale, con potenza al focolare fino a 3 MW; sono inclusi anche gli impianti per la produzione centralizzata di acqua calda sanitaria e gli impianti ad uso domestico utilizzati anche per la cottura dei cibi (es: termocucine e cucine economiche).

Sono esclusi dall’intero ambito di applicazione del presente provvedimento gli impianti:

  1. con potenza termica al focolare inferiore a 5 kW; tali impianti, tuttavia, rientrano nell’ambito di applicazione del presente provvedimento qualora siano presenti, nella stessa unità immobiliare, più apparecchi la cui potenza, sommata, dia un valore uguale o superiore a 5 kW;
  2. utilizzati per:
  • alimentare reti di teleriscaldamento, fatto salvo quanto previsto al punto 16.8 della delibera;
  • alimentare processi produttivi di natura imprenditoriale;
  • manifestazioni temporanee quali fiere, mercati o feste padronali, ecc.

Tali impianti devono comunque utilizzare biomassa legnosa idonea, e restano soggetti al divieto di arrecare molestie, ai sensi dell’art. 674 del codice penale.

A decorrere dal 15.10.2024, l’installazione di nuovi impianti alimentati da biomassa è soggetta ai requisiti di seguito indicati:

  1. nei Comuni sopra i 300 m slm i generatori dovranno essere classificati con almeno 4 stelle ed avere emissioni di polveri sottili non superiori a 20 mg/Nm3, come da certificazione rilasciata ai sensi del d.m. 186/2017;
  2. nei Comuni sotto i 300 m slm i generatori dovranno essere classificati con almeno 4 stelle ed avere emissioni di polveri sottili non superiori a 15 mg/Nm3 ed emissioni di COT non superiori a 35 mg/Nm3, come da certificazione rilasciata ai sensi del d.m. 186/2017. Per l’installazione di nuovi impianti con potenze al focolare superiori a 35 kW, i requisiti di cui al punto b) si applicano a decorrere dal 15.10.2022.

A decorrere dal 15.10.2022, nel caso di installazione di impianti a biomassa in sostituzione di impianti alimentati a metano, GPL o altra risorsa energetica che non sia la biomassa legnosa, i generatori devono avere i seguenti requisiti:

  1. Per potenze al focolare inferiori o uguali a 15 kW, classificazione con almeno 5 stelle ed emissioni di polveri sottili non superiori a 15 mg/Nm3, come da certificazione rilasciata ai sensi del d.m. 186/2017;
  2. Per potenze al focolare superiori a 15 kW:
  • certificazione di conformità alla norma UNI EN 303-5 o alla norma UNI EN 14785;
  • classificazione 5 stelle ex d.m. 186/2017 con emissioni di polveri sottili non superiori a 5 mg/Nm3 e di Carbonio Organico Totale (COT) non superiori a 2 mg/Nm3; Il rendimento termico utile dovrà essere attestato da una dichiarazione del produttore del generatore, con indicato il tipo di combustibile utilizzato;
  • alimentazione automatica;
  • installazione di un sistema di filtrazione, integrato o esterno al corpo caldaia, anche a condensazione. Il rapporto tra le ore di funzionamento del filtro e le ore di funzionamento della caldaia non deve essere inferiore al 90%. Il responsabile dell’impianto deve conservare i dati relativi alle ore di funzionamento del sistema filtro e del generatore, registrati dai sistemi di regolazione e controllo, e metterli a disposizione dell’Autorità competente, in caso di ispezione o accertamento.
  • Per le caldaie con potenza = 500 kW, installazione di un sistema di accumulo termico non inferiore a 20 l/kW, per garantire un’adeguata funzione di compensazione di carico, con l’obiettivo di minimizzare i cicli di accensione e spegnimento, secondo quanto indicato da progettista, sulla base dell’analisi del sistema edificio-impianto. Per le caldaie con potenza >500kW, nel caso in cui l’installazione del sistema di accumulo non sia tecnicamente fattibile, i fattori limitativi dovranno essere opportunamente evidenziati nella relazione tecnica di progetto.

La Delibera prevede, inoltre, che vengano assoggettati al controllo dell’efficienza energetica, alla registrazione nel CURIT e alla manutenzione periodica anche gli impianti che prima non erano soggetti alla disciplina regionale. Gli impianti in esercizio che non sono mai stati oggetto di controllo da parte di un operatore abilitato, o che, in ogni caso, non sono registrati nel CURIT, devono esser sottoposti al controllo e all’eventuale manutenzione da parte di un operatore abilitato entro il 31.7.2023, indipendentemente dalla conformità degli impianti stessi alle disposizioni vigenti.

Inoltre, viene consentito di mantenere in esercizio, fino al 15 ottobre 2024, i generatori a biomassa che siano stati installati prima del 18 settembre 2017 (data approvazione della  D.g.r. cosiddetta “Accordo di Bacino Padano”), nel rispetto delle disposizioni sul rendimento energetico e sulla conformità impiantistica approvate con D.g.r. n. 1118/2013, al fine di non obbligare i proprietari a sostenere la spesa per l’installazione di un nuovo generatore, senza aver ancora ammortizzato i costi del precedente.

Il provvedimento, infine, disciplina le modalità di targatura degli impianti, i limiti di esercizio, le modalità di manutenzione e controllo, i requisiti della biomassa utilizzata e le sanzioni previste.

47403-DGR NUOVE DISPOSIZIONI CAMINI.pdfApri
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