Si informa che sul BURL del 29 dicembre 2021 n. 52 (Sup.) è stata pubblicata la Legge regionale 27 dicembre 2021 n. 24 recante “Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2022.”.
Di seguito si riportano le principali disposizioni che interessano il settore.
SERVIZI ABITATIVI
L’articolo 9 della Legge apporta modifiche alla Legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi), introducendo il nuovo articolo 6 bis che disciplina la restituzione di contributi regionali concessi per la realizzazione di alloggi sociali.
Con la modifica, infatti, viene introdotta la possibilità per l’operatore privato di presentare a Regione Lombardia un’istanza motivata di restituzione dei contributi regionali percepiti per la realizzazione di alloggi sociali qualora, a causa di sopravvenute e comprovate difficoltà economiche, non sia in grado di continuare a garantire l’erogazione del servizio abitativo pubblico o sociale.
Le modalità di presentazione dell’istanza e i criteri per la valutazione della sussistenza delle condizioni di pubblico interesse ai fini del suo accoglimento, saranno definiti con apposito provvedimento della Giunta regionale da adottarsi entro 90 giorni dall’approvazione della nuova norma.
L’operatore, in caso di accoglimento dell’istanza, dovrà restituire i contributi ricevuti, incrementati degli interessi legali, aumentati dell’1 per cento, maturati dalla data di erogazione del contributo fino alla data di recupero dell’intero importo.
A seguito della restituzione delle suddette somme, verranno adotti i provvedimenti necessari per la risoluzione di eventuali convenzioni, atti unilaterali d’obbligo e ogni altra forma di garanzia relativa al finanziamento restituito, nonché la rimozione dei vincoli di destinazione a servizio abitativo pubblico o sociale gravanti sugli alloggi realizzati con i contributi regionali. I contratti di locazione in essere alla data di accoglimento dell’istanza conservano la loro efficacia sino alla naturale scadenza, salvo diverso accordo tra le parti.
AUTOTRASPORTO
L’articolo 10 della Legge apporta modifiche all’art. 42 della Legge regionale 4 aprile 2016, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti) intervenendo in particolare sulle disposizioni che riguardano l’archivio stradale regionale e il rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali, attraverso il portale TEOnline.
Il nuovo articolo prevede infatti che a partire dal 15 marzo 2022, l’archivio stradale regionale diviene l’unico riferimento per il rilascio delle autorizzazioni.
Entro il 31 dicembre 2022 viene disposta l’implementazione di un sistema certificato di aggiornamento dell’archivio stradale regionale: fino all’entrata in vigore del nuovo sistema di certificazione le autorizzazioni continueranno ad essere rilasciate sulla base dei grafi pubblicati dai singoli enti e contenuti nell’archivio stradale regionale.
Entro il 14 marzo 2022 gli enti proprietari hanno l’obbligo di validare i dati presenti nell’archivio regionale, confermando che i grafi corrispondono a quelli pubblicati sui propri siti istituzionali. In mancanza di validazione entro la data indicata, la stessa si intende acquisita.
Con l’entrata in vigore del sistema certificato di aggiornamento dell’archivio stradale regionale, gli entri proprietari pubblicheranno le cartografie delle strade percorribili unicamente nell’archivio regionale e dette cartografie sostituiranno il nulla osta o parere. Rimane fermo che in caso di mancata pubblicazione o di istanza di transito su strade non rientranti nella cartografia, le autorizzazioni sono rilasciate dalla Città Metropolitana o dalla Provincia competente.
PROROGA AGGIORNAMENTO DOCUMENTO DI PIANO DEL PGT
L’articolo 16 della Legge apporta modifiche all’art. 5 della Legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato), aggiungendo un nuovo comma dopo il comma 5, che proroga la validità dei Documenti di piano del PGT.
In particolare, la nuova disposizione prevede l’estensione della validità dei D.d.p. per dodici mesi successivi all’efficacia dell’adeguamento della pianificazione provinciale e metropolitana ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 5. L’estensione della validità è automatica: non occorre pertanto l’assunzione di una nuova delibera da parte del Consiglio comunale.
Qualora, alla data di entrata in vigore del Collegato 2022, sussistano le condizioni per deliberare la proroga della validità del D.d.p. indicate nel secondo periodo del comma 5, il Consiglio comunale può deliberare motivatamente la proroga di 24 mesi decorrenti dall’adeguamento della pianificazione provinciale e metropolitana.