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Edilizia e territorio

Delibere attuative della Legge regionale sui “data center”

2 Settembre 2026
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Facendo riferimento alla precedente news Prot. N. 480/AP/AV del 9 giugno 2026, si informa che sul BURL del 28 agosto 2026 n. 35 (SO), sono state pubblicate la D.g.r. 3 agosto 2026 – n. XII/6645 recante “Definizione delle priorità insediative ed energetico-ambientali dei Centri Dati, dell’applicazione delle misure premiali e dei contenuti della relazione energetica ai sensi degli artt. 2 c. 2, 3 c. 1 e 4 c. 5 e 6, della legge regionale 3 giugno 2026, n. 11 «Disposizioni in materia di insediamento di Centri Dati»” e la D.g.r. 3 agosto 2026 – n. XII/6646 recante “Linee di indirizzo tecnico-amministrativo per la gestione dei procedimenti unici volti al rilascio delle autorizzazioni ai Centri Dati (o Data Center), ai sensi dell’art. 4 comma 8 della legge regionale 3 giugno 2026, n. 11 «Disposizioni in materia di insediamento di Centri Dati»”.

Con la delibera n. XII/6645/2026, la Giunta regionale dà attuazione a quanto previsto dalla L.R. 11/2026 definendo:

  • le priorità insediative ed energetico-ambientali (art. 2, comma 2, della Legge) e i criteri per verificarne il perseguimento;
  • le modalità applicative delle misure premiali (art. 3, comma 1);
  • i contenuti minimi della relazione energetica che ogni progetto deve allegare (art. 4, commi 5 e 6).

L’allegato A della delibera, in particolare, stabilisce in che modo un progetto di centro dati può dimostrare di perseguire le priorità insediative ed energetico-ambientali individuate dalla Legge, e con quali criteri le misure premiali vengono riconosciute e graduate, tenuto conto che i benefici sono tra di loro cumulabili. L’impostazione di fondo è che tutte le priorità abbiano pari dignità, senza alcuna gerarchia tra loro: ciò che conta, ai fini della graduazione dei benefici, è semplicemente quante di esse il progetto riesce a soddisfare contemporaneamente, in una logica di proporzionalità e progressività.

La prima priorità riguarda la rigenerazione urbana e territoriale. Il fine è quello di incoraggiare l’insediamento dei centri dati in contesti già urbanizzati, degradati o comunque compromessi dal punto di vista ambientale, piuttosto che su terreni vergini, favorendo al contempo soluzioni che riducano il bisogno di nuove infrastrutture elettriche.

Per dimostrare di soddisfare questa priorità, il proponente può fare riferimento a tre situazioni alternative: che l’area sia già individuata dal Piano di Governo del Territorio comunale come area di rigenerazione, che si tratti di un’area classificata come dismessa, oppure che l’area presenti condizioni di contaminazione riportate nel PGT (fermo restando che gli oneri di bonifica restano comunque a carico di chi ha inquinato, secondo il principio europeo “chi inquina paga“). È sufficiente che una di queste tre condizioni sia rispettata, e si considera verificata quando riguarda, anche da sola, almeno il 75% dell’area interessata dall’insediamento.

A questo si aggiunge una quarta condizione, di natura però soltanto integrativa e non autonomamente sufficiente: la compatibilità del progetto con le infrastrutture elettriche esistenti o già pianificate, cioè la capacità di collegarsi alla rete senza richiedere nuove stazioni della Rete di Trasmissione Nazionale o interventi di potenziamento non ancora programmati da Terna. Questo aspetto va documentato attraverso la soluzione tecnica di connessione, gli eventuali atti autorizzativi relativi a stazioni elettriche e una relazione tecnica asseverata.

La seconda priorità riguarda l’utilizzo di energia da fonti a impatto carbonico neutrale, e in pratica chiede al proponente di sfruttare il più possibile le superfici disponibili nell’area del centro dati – coperture, pensiline, parcheggi, aree libere – per installarvi impianti di produzione da fonti rinnovabili. La verifica avviene attraverso un rapporto tra la superficie effettivamente occupata dagli impianti e quella disponibile: si considera soddisfatta la priorità quando questo rapporto raggiunge almeno il 60%, salvo che vincoli tecnici, normativi o amministrativi comprovati impediscano un utilizzo più ampio (nel qual caso le superfici non sfruttate vanno motivate con una relazione tecnica asseverata).

La terza priorità è quella del recupero e riutilizzo dell’energia termica di scarto, cioè del calore prodotto dal raffreddamento dei server. I requisiti da dimostrare cumulativamente sono i seguenti: una quota di calore recuperabile pari almeno al 25% del calore dissipato fino alla fine del 2029, che sale al 35% dal 2030 in poi; una temperatura del calore di scarto superiore a 18°C; la predisposizione impiantistica necessaria per esportare questo calore verso utenze esterne; e infine la disponibilità di spazi tecnici adeguati – almeno 60 metri quadrati per ogni MW di carico IT – insieme a una riserva di capacità elettrica non inferiore a 0,4 MWe per ogni MWt di calore recuperato, da destinare all’alimentazione dei sistemi di recupero e valorizzazione. Questi valori possono comunque essere ridotti se uno specifico Studio di Fattibilità Tecnico-Economica dimostra che soluzioni tecnologicamente più efficienti, magari perché il calore recuperato ha caratteristiche che limitano il salto termico necessario, permettono di raggiungere risultati equivalenti con impianti meno ingombranti.

La quarta e ultima priorità è l’efficienza nell’utilizzo della risorsa idrica. Il punto di partenza è un requisito preliminare imprescindibile: il progetto deve escludere di attingere acqua da fonti sensibili come l’acquedotto pubblico, corpi idrici destinati all’uso potabile o irriguo, fiumi e laghi tutelati dalla normativa europea. Il progetto deve poi dimostrare almeno una tra due alternative: o un buon livello di efficienza del sistema di raffreddamento, misurato attraverso l’indicatore Water Usage Effectiveness (WUE) (che deve restare sotto 0,2 se si preleva da corpo idrico, o sotto 0,5 se si usano fonti alternative come acque reflue depurate), oppure l’impiego di risorse idriche non convenzionali – acque grigie, reflue trattate o sotterranee bonificate – per almeno il 70% del fabbisogno idrico complessivo destinato al raffreddamento. Dove applicabile, si richiede infine anche che le acque utilizzate vengano restituite in modo compatibile con sistemi irrigui o ambientali.

 

Le fasce premiali e le misure collegate

Una volta verificato quante di queste quattro priorità il progetto riesce a soddisfare, si determina automaticamente la fascia premiale spettante: chi soddisfa tutte e quattro le priorità rientra nella fascia A, la più alta; chi ne soddisfa tre nella fascia B; due priorità danno accesso alla fascia C; una sola priorità porta alla fascia D, la più bassa.

A ciascuna fascia corrisponde un pacchetto di misure premiali via via più ampio, secondo un criterio di proporzionalità che tiene conto di quanto ciascuna misura incide sull’azione amministrativa, sull’impiego di risorse pubbliche e sull’assetto urbanistico-territoriale. Già con una sola priorità soddisfatta (fascia D) il progetto ottiene la riduzione dei termini procedimentali e l’accesso a protocolli di semplificazione amministrativa – misure che hanno un carattere prevalentemente organizzativo, perché accelerano l’istruttoria senza però ridurne il livello di controllo né attribuire vantaggi economici diretti.

Con due priorità (fascia C) si aggiunge la priorità nell’assegnazione di risorse finanziarie regionali, che però richiede un livello più elevato di perseguimento dell’interesse pubblico, sempre nel rispetto dei principi di imparzialità e concorrenza.

Con tre priorità (fascia B) si ottiene anche la riduzione del contributo di costruzione, che essendo un beneficio economico diretto per il proponente – e quindi una minore entrata per la pubblica amministrazione – viene riservato solo a progetti che dimostrano un impegno energetico-ambientale già consistente.

Infine, solo raggiungendo tutte e quattro le priorità (fascia A) si ottiene anche la deroga sugli standard di parcheggi pertinenziali, giustificata dal fatto che un centro dati richiede comunque una presenza limitata e continuativa di personale, e quindi una domanda di sosta ridotta rispetto a un ordinario insediamento produttivo o direzionale.

Rispetto agli ampliamenti di centri dati già esistenti: in questi casi gli indicatori energetici e ambientali, così come la verifica delle priorità, si calcolano sulla quota incrementale di capacità e sui relativi incrementi di consumo, ma la relazione energetica deve comunque rappresentare separatamente sia i valori dell’intero centro dati esistente sia quelli della sola parte in ampliamento sia il contributo incrementale complessivo, poiché è sulla configurazione finale complessiva che si valuta l’accesso alle misure premiali.

Infine, l’allegato B della delibera riporta lo schema di Relazione energetica che il proponente deve utilizzare per dimostrare le caratteristiche energetiche ed ambientali dell’intervento e costituisce parte integrante della documentazione progettuale da allegare alle istanze.

Il documento è finalizzato a garantire una rappresentazione organica, omogenea e verificabile delle prestazioni energetiche e ambientali del progetto, consentendo al proponente di documentare le soluzioni adottate e all’amministrazione competente di effettuare le necessarie valutazioni istruttorie sulla base di informazioni comparabili e standardizzate.

 

*******

La seconda delibera approvata dalla Giunta regionale, la D.G.R. XII/6646/2026 dà invece attuazione a quanto previsto dall’art. 4, comma 8 della L.R. n. 11/2026 che ha previsto l’adozione di “Linee di indirizzo tecnico-amministrativo per la gestione dei procedimenti unici volti al rilascio delle autorizzazioni ai centri dati (o data center)”.

Le linee guida, contenute nell’allegato A del provvedimento, sono coordinate con quanto disposto dal Decreto-Legge 20 febbraio 2026, n. 21 (il cosiddetto “Decreto Bollette“), che ha introdotto un Procedimento Unico per il rilascio delle autorizzazioni ai centri dati, affidandone la gestione all’autorità competente per l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

La legge regionale 11/2026 ha poi trasferito questa competenza dalle Province e dalla Città metropolitana di Milano alla Regione, e ha previsto che una task force tecnica – composta da rappresentanti di Regione, ARPA, ATS, ERSAF, province, Città metropolitana di Milano e ANCI Lombardia – elaborasse linee di indirizzo tecnico-amministrativo per rendere più uniforme e spedita la gestione di questi procedimenti.

 

Il documento approvato con la delibera è strutturato in due parti: una Parte A, di carattere amministrativo, che disciplina nel dettaglio le fasi del Procedimento Unico, e una Parte B, di carattere tecnico, che fornisce indicazioni operative su emissioni, serbatoi, acque, suolo, rifiuti e rumore. Chiude il documento un Allegato 1 con l’elenco, indicativo, di tutti i titoli abilitativi che possono confluire nel procedimento.

 

Queste linee guida sono entrate in vigore dalla data di pubblicazione sul BURL (28 agosto 2026) e da quel momento Regione Lombardia diventa autorità competente per tutte le nuove istanze di realizzazione o ampliamento di centri dati, mentre i procedimenti AIA già pendenti alla medesima data restano di competenza di Città metropolitana di Milano o della provincia territorialmente interessata.

 

Parte A – Indicazioni di carattere amministrativo

 

Come prima cosa le Linee guida in oggetto danno indicazioni in merito all’ambito di applicazione e all’individuazione dell’Autorità competente.

Il punto di riferimento utilizzato per indicare quando un centro dati rientra effettivamente in questo procedimento è la presenza di gruppi elettrogeni di emergenza, e la loro potenza termica nominale complessiva: è questo parametro a determinare l’assoggettamento all’AIA, e di conseguenza l’applicabilità del Procedimento Unico.

Le linee guida chiariscono che ai fini del calcolo vanno sommate le potenze di tutti i gruppi elettrogeni presenti nel sito, indipendentemente dal fatto che vengano usati contemporaneamente o che le loro emissioni confluiscano in un unico camino, purché siano dello stesso tipo costruttivo, alimentati dallo stesso combustibile e destinati alla stessa forma di energia.

Da qui discendono tre casistiche:

  • se la potenza complessiva dei gruppi elettrogeni è inferiore a 50 MWt, il centro dati non è soggetto ad AIA e quindi resta fuori dal Procedimento Unico – dovrà comunque acquisire i titoli settoriali necessari (AUA, titoli edilizi, autorizzazioni per i serbatoi) attraverso le procedure ordinarie;
  • se la potenza è compresa tra 50 e 300 MWt, l’AIA è di competenza regionale e il centro dati rientra nel Procedimento Unico gestito da Regione Lombardia.
  • se la potenza supera i 300 MWt, la competenza è statale (MASE o MIMIT), e lo stesso vale per i centri dati qualificati di interesse strategico nazionale.

 

Il provvedimento finale del Procedimento Unico vale come autorizzazione complessiva per la realizzazione, l’ampliamento e l’esercizio del centro dati, comprese le reti di connessione di utenza di qualsiasi tensione (ma non le cosiddette “opere di rete” che Terna o il distributore individuano nella loro proposta di soluzione di connessione).

Al suo interno confluiscono tutti i titoli abilitativi comunque denominati – AIA, VIA, autorizzazione paesaggistica, per l’uso delle acque, per le emissioni, verifica di conformità urbanistica – che il proponente deve individuare puntualmente e richiedere esplicitamente nella propria istanza. Un punto importante: l’autorizzazione unica non costituisce di per sé variante urbanistica, per cui il proponente deve comunque allegare un Certificato di Destinazione Urbanistica aggiornato che attesti la conformità dell’area.

 

Quanto agli ampliamenti, il Procedimento Unico si applica solo in caso di modifiche sostanziali dell’AIA (secondo la definizione del d.lgs. 152/2006); le modifiche non sostanziali continuano invece a seguire le normative settoriali ordinarie, restando quindi in capo a Provincia o Città metropolitana di Milano – a meno che il centro dati non sia già dotato di un’Autorizzazione Unica, nel qual caso qualunque modifica dell’AIA, sostanziale o meno, torna di competenza regionale.

L’iter del procedimento si articola secondo le seguenti fasi. Il proponente presenta l’istanza attraverso l’applicativo regionale Bandi e Servizi (BES), operativo dal 1° settembre 2026 (nel frattempo si può procedere via PEC), allegando tutta la documentazione tecnica, l’elenco puntuale dei titoli necessari, la relazione energetica e, ove pertinente, la documentazione per la verifica di VIA che va caricata parallelamente sulla piattaforma nazionale del MASE.

Segue una verifica formale di completezza da parte delle amministrazioni coinvolte, da concludersi entro 60 giorni, con possibilità per il proponente di integrare la documentazione entro 30 giorni (pena l’archiviazione dell’istanza). Terminata questa fase inizia a decorrere il termine vero e proprio del procedimento – 10 mesi, prorogabili solo eccezionalmente e per non più di 3 mesi – durante il quale si svolge la Conferenza dei Servizi che acquisisce tutti i pareri necessari, fino al rilascio del provvedimento finale (o all’eventuale preavviso di diniego).

Per la gestione del procedimento è istituito lo Sportello Unico regionale “Data Center”, istituito presso la Direzione Generale Ambiente e Clima, che si avvale del supporto tecnico-scientifico di ARPA Lombardia e di un apposito Gruppo di Lavoro inter-direzionale.

 

Parte B – Indicazioni di carattere tecnico

Emissioni in atmosfera

Il primo tema affrontato dalla parte tecnica è quello relativo ai gruppi elettrogeni di emergenza. Le linee guida distinguono tre modalità di funzionamento:

  • i test brevi (10-20 minuti, a vuoto, con cadenza mensile);
  • i test lunghi (1-4 ore, con carico e attivazione dei sistemi di abbattimento, cadenza annuale);
  • il funzionamento vero e proprio in emergenza, non programmabile né determinabile nella durata.

Per i gruppi elettrogeni nuovi, cioè autorizzati dopo l’entrata in vigore di queste linee guida, vengono fissati limiti emissivi specifici (ad esempio 190 mg/Nm³ per gli ossidi di azoto, 150 per il monossido di carbonio), da verificare almeno ogni 3 anni durante i test lunghi; per i gruppi esistenti restano validi i limiti già definiti nelle autorizzazioni in essere, salvo riesame in caso di modifiche sostanziali.

Le prove vanno concentrate nelle ore centrali della giornata e preferibilmente in estate, non si possono testare più generatori insieme oltre il 20% del totale, e se il data center è vicino ad altri impianti analoghi (entro 3 km) i calendari di manutenzione vanno coordinati per evitare accensioni sovrapposte.

 

Serbatoi di combustibile

Vista la necessità di stoccare ingenti quantità di gasolio per l’alimentazione di emergenza, il documento dedica ampio spazio alla sicurezza dei serbatoi: dalla necessità di reti di raccolta per gli sversamenti, alla preferenza per i serbatoi fuori terra per i prodotti non infiammabili, fino a requisiti stringenti per quelli interrati (doppia parete, sistemi di controllo continuo delle intercapedini, piezometri di monitoraggio della falda se il serbatoio è a contatto con essa). Vengono richiamati anche gli adempimenti collegati – Relazione di Riferimento AIA se lo stoccaggio supera le 2.500 tonnellate (dimezzate a 1.250 se i serbatoi sono interrati), normativa Seveso sul rischio di incidente rilevante oltre le stesse soglie, autorizzazione al Deposito di Oli Minerali sopra i 25 mc.

 

Relazione energetica, acque, suolo e rifiuti

Le linee guida ribadiscono l’obbligo di allegare una relazione energetica, che qui viene descritta in termini più generali rispetto al dettaglio dell’Allegato B della delibera precedente, richiamando gli stessi principi: massimizzazione delle rinnovabili in sito, indicatori di prestazione, studio di fattibilità per il recupero del calore.

Sul fronte idrico si ribadiscono i medesimi criteri di esclusione delle fonti sensibili già visti nella prima delibera, con l’aggiunta di indicazioni operative sul monitoraggio (almeno due piezometri monte-valle in caso di prelievo da falda) e sulla gestione delle acque di prima pioggia dei piazzali, vista la presenza di serbatoi di combustibile.

Per il suolo si rimanda semplicemente alle norme relative alle bonifiche ordinarie ove applicabili, mentre per i rifiuti in uscita viene fornito un elenco pratico delle tipologie tipiche di un data center – RAEE (con attenzione al recupero delle terre rare), olio motore esausto, liquido refrigerante (classificato rifiuto pericoloso), batterie degli UPS a fine vita – con l’indicazione di privilegiare, ove possibile, il riutilizzo prima dello smaltimento.

 

Rumore

Il tema acustico viene trattato con riferimento al DPCM 14/11/1997 e alle linee guida MASE di agosto 2024: il funzionamento ordinario del data center (senza gruppi elettrogeni in funzione) deve rispettare i limiti di rumore standard, con attenzione particolare al periodo notturno e a eventuali componenti tonali o impulsive.

Anche qui si ribadisce che i test sui generatori vanno concentrati nelle ore diurne e nei giorni feriali, mentre per la fase di emergenza vera e propria – che può comportare l’accensione simultanea di più generatori – va predisposto un piano di intervento che limiti il tempo necessario al ripristino della situazione ordinaria.

L’analisi acustica deve infine considerare l’intero ciclo di vita dell’impianto: cantiere, esercizio e dismissione finale.

 

Allegato 1 – Elenco dei titoli ricompresi nel procedimento

L’allegato 1 consiste in una tabella riepilogativa, con valore indicativo e non esaustivo, che elenca i principali titoli abilitativi che possono confluire nel Procedimento Unico: AIA, verifica di assoggettabilità a VIA o VIA vera e propria, autorizzazione per il deposito di oli minerali, autorizzazione paesaggistica, adempimenti Seveso, titolo edilizio, autorizzazione per la connessione alla rete elettrica (RTN o rete di distribuzione), licenza per l’officina di soccorso presso l’Agenzia delle Dogane, parere dei Vigili del Fuoco per la prevenzione incendi, eventuale autorizzazione per l’emungimento di acqua di falda e per l’impianto fotovoltaico, oltre all’eventuale titolo per la bonifica ai sensi dell’art. 242-ter del d.lgs. 152/2006.

Per ciascun titolo la tabella indica l’autorità competente e il riferimento normativo, restando comunque a carico del proponente il compito di individuare puntualmente, caso per caso, quali titoli siano effettivamente necessari in base alle caratteristiche specifiche del proprio impianto.

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