Monitoraggio, valutazione e informazione sull'attività normativa dell’Ente Regionale. Illustrazione e commento delle leggi, delle delibere e degli atti di interesse del settore emanate dalla Regione.
Facendo seguito alle precedenti news di ANCE Lombardia sulla gestione dell’emergenza da Covid-19, si segnala l’approvazione di due nuovi e ulteriori provvedimenti che si vanno ad aggiungere a quanto già disposto nelle ultime settimane in materia.
Sono stati, infatti, approvati il DPCM 22 marzo 2020 e l’Ordinanza regionale n. 515 recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: sospensione attività in presenza delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative nonché modifiche dell’ordinanza n. 514 del 21/03/2020”.
Il DPCM 22 marzo 2020 dispone all’articolo 1, comma 1, lettera a) la sospensione, sull’intero territorio nazionale, di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle riportate all’allegato 1 del provvedimento. Tra queste, si segnalano quelle relative ai codici Ateco 42 (ingegneria civile) e 43.2 (Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzione e installazione), che si riportano per comodità, nel seguito.
42
INGEGNERIA CIVILE
42.1
COSTRUZIONE DI STRADE E FERROVIE
42.11
Costruzione di strade e autostrade
42.11.0
Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali
42.11.00
42.12
Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane
42.12.0
42.12.00
42.13
Costruzione di ponti e gallerie
42.13.0
42.13.00
42.2
COSTRUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ
42.21
Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi
42.21.0
42.21.00
42.22
Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni
42.22.0
42.22.00
42.9
COSTRUZIONE DI ALTRE OPERE DI INGEGNERIA CIVILE
42.91
Costruzione di opere idrauliche
42.91.0
42.91.00
42.99
Costruzione di altre opere di ingegneria civile nca
42.99.0
42.99.01
Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione
42.99.09
Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca
43.2
INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI ED ALTRI LAVORI DI COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE
43.21
Installazione di impianti elettrici
43.21.0
Installazione di impianti elettrici ed elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
43.21.01
Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
43.21.02
Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
43.21.03
Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22
Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria
43.22.0
Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.01
Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
43.22.02
Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.03
Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)
43.22.04
Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.05
Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione)
43.29
Altri lavori di costruzione e installazione
43.29.0
43.29.01
Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
43.29.02
Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
43.29.09
Altri lavori di costruzione e installazione nca
Tali attività non comprendono quindi quelle contemplate dal Codice Ateco 41 “Costruzione di edifici” e alla luce di quanto disposto dall’Ordinanza n 514 del 21 marzo 2020 del Presidente di Regione Lombardia (che resta al momento in cui si scrive ancora vigente) relativamente al “fermo delle attività nei cantieri, previa concessione del termine per la messa in sicurezza, fatti salvi quelli relativi alla realizzazione e manutenzione di strutture sanitarie e di protezione civile, alla manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria, del trasporto pubblico locale, nonché quelli relativi alla realizzazione, manutenzione e funzionamento degli altri servizi essenziali o per motivi di urgenza o sicurezza” si ritiene di poter dare come prima indicazione orientativa, da confermarsi alla luce di eventuali successive disposizioni, anche a seguito di ulteriori interlocuzioni con la Regione, che le attività nei cantieri in Lombardia (con le eccezioni di cui sopra) sono sospese fino al 15 aprile 2020 (il DPCM ha, invece, come orizzonte temporale il 3 aprile 2020), fatte salve le attività di cui ai Codici Ateco 42 e 43.2 richiamati dal DPCM 22 marzo 2020.
Relativamente alla messa in sicurezza dei cantieri, si segnala, invece, che il DPCM stabilisce la data del 25 marzo 2020 per completare le attività necessarie alla sospensione dei cantieri. L’Ordinanza 514 di Regione Lombardia non precisa alcun termine, relativamente alla messa in sicurezza. Su questo punto, si ritiene sia opportuno concludere le operazioni atte alla sospensione dei lavori entro il 25 marzo prossimo.
Tra le attività non sospese compaiono anche quelle relative alla raccolta trattamento e smaltimento rifiuti, comprese quelle delle costruzioni (Codice Ateco 38).
Da ultimo si segnala inoltre che, tra le attività non sospese dal DPCM, è inclusa l’attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali (Codice Ateco 94) che dovrà comunque essere svolta, dove possibile, attraverso modalità di lavoro agile.
In allegato oltre al testo del DPCM 22 marzo 2020, si riporta anche il testo dell’Ordinanza n. 515 del Presidente di Regione Lombardia che va a correggere e meglio precisare alcuni passaggi dell’Ordinanza n. 514 del 21 marzo 2020.
Ci si riserva di approfondire ulteriormente tale provvedimento, nelle prossime ore, al fine di evidenziare eventuali disposizioni di interesse per il settore. Allo stato attuale l’Ordinanza è l’ulteriore conferma della vigenza della n. 514.