La Regione ha fissato le modalità attraverso cui Cestec S.p.A. dovrà effettuare i controlli sugli attestati di certificazione energetica rilasciati in Lombardia: la DGR n. 2554 del 24 novembre 2011 reca, infatti, “Criteri di indirizzo, modalità di accertamento delle infrazioni e irrogazione delle sanzioni di competenza regionale, previste dall’art. 27 della L.R. 24/2006, in materia di certificazione energetica”.
I controlli saranno totalmente a carico di Cestec S.p.A. e saranno effettuati da Ispettori qualificati e indipendenti, incaricati dalla stessa Società (scelti anche all’esterno della propria struttura organizzativa), che non dovranno avere alcun rapporto di parentela diretta o indiretta – fino al 4° grado – né alcun rapporto di natura economica con il Proprietario dell’edificio o con il Soggetto certificatore interessato dal procedimento.
Cestec provvederà a effettuare non meno di 400 controlli, nell’arco di dodici mesi, sulla conformità di redazione di Attestati di Certificazione Energetica (ACE) su un campione estratto dal Catasto Energetico, selezionando in modo casuale gli ACE che più probabilmente sono “non conformi”. I criteri che determinano questa probabilità sono dettati da:
- numero elevato di ACE redatti dal Soggetto certificatore;
- valori anomali dell’indice di prestazione energetica per il riscaldamento o la climatizzazione invernale (EPH);
- EPH lievemente inferiore al minimo previsto per la classe energetica immediatamente inferiore a quella di appartenenza (per esempio, edifici in classe energetica B, ma con valori molto vicini alla classe energetica C);
- prestazione energetica particolarmente performante dell’edificio.
Cestec provvederà, inoltre, alla verifica dei presupposti che hanno portato alla mancata allegazione dell’ACE agli atti di transazione a titolo oneroso e alla verifica dell’avvenuta consegna in caso di contratti di locazione: gli ACE di tali fattispecie saranno individuati mediante estrazione casuale.
La delibera in parola, al punto 4 dell’allegato, delinea anche lo schema amministrativo che sottende il procedimento di accertamento svolto dall’Ispettore: emerge, però, chiaramente che la comunicazione di avvio di tale procedimento viene recapitata al Soggetto certificatore, ma non al Proprietario dell’immobile. Il coinvolgimento del Proprietario è, tuttavia, fondamentale dal momento che il provvedimento attribuisce allo stesso l’obbligo di favorire l’accesso all’edificio e alla relativa centrale termica.
Da contatti per le vie brevi con la Struttura del Cestec ci è stato assicurato che la comunicazione di avvio del procedimento di accertamento sarà inviatà anche al Proprietario e che è in fase di redazione un regolamento che disciplinerà, ancor più nel dettaglio, la procedura amministrativa legata ai controlli in parola.
5211-3018-ALLEGATO_DGR-2554_2011.pdfApri